Salta al contenuto principale
Regione Lombardia
Accedi all'area personale

Ordinanza n.3/2026 - misure temporanee per fenomeni reiterati di aggregazione notturna

Divieti dal 24 luglio 2026 al 31 ottobre 2026

Data :

27 luglio 2026

Categorie:
Comune
Ordinanza n.3/2026 - misure temporanee per fenomeni reiterati di aggregazione notturna
Municipium

Descrizione

Si informa la cittadinaza del Decreto n.3/2026 avente per oggetto "Misure temporanee per la tutela della salute pubblica, della quiete dei residenti, della sicurezza urbana e della civile convivenza, interessate da fenomeni reiterati di aggregazione notturna, ai sensi dell'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267."

a partire DAL 1° AGOSTO E FINO AL 31 OTTOBRE  al fine di tutelare la salute pubblica, la quiete dei residenti, la sicurezza urbana e la civile convivenza, nelle aree di:

  • Piazza Primo Maggio;
  • Piazza Italia;
  • Piazzale del Cimitero Comunale;
  • Via Roma;
  • Parco di Via di Vittorio ;
  • Via Aldo Moro, nel tratto corrispondente all'area della Casetta dell'Acqua;
  • aree pubbliche aperte ricomprese nei predetti comparti;

è fatto divieto di:

  1. Divieto di vendita, somministrazione per asporto, di bevande in contenitori di vetro e lattine, secondo quanto previsto dall'articolo 1.
  1. Divieto di utilizzo di apparecchi di diffusione sonora, secondo quanto previsto dall'articolo 2.
  2. Divieto di porre in essere comportamenti idonei a disturbare la quiete pubblica, secondo quanto previsto dall'articolo 3.
  3. Divieto di utilizzare impropriamente gli spazi pubblici mediante attività ludiche incompatibili con la destinazione dei luoghi, secondo quanto previsto dall'articolo 4.
  4. Divieto di porre in essere comportamenti rumorosi connessi all'utilizzo dei veicoli, secondo quanto previsto dall'articolo 5.
  5. Obblighi a carico degli esercenti, secondo quanto previsto dall'articolo 6.
  6. Dare luogo a fenomeni di aggregazione notturna idonei a determinare disturbo della quiete pubblica, pregiudizio alla sicurezza urbana e alla civile convivenza, secondo quanto previsto dall'articolo 7.

La violazione dei divieti e degli obblighi previsti dalla presente ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 7, fatto salvo che il fatto costituisca reato o sia diversamente sanzionato da specifiche disposizioni di legge.

Nell'allegato Decreto sono specificate le indicazioni di ogni articolo.

Ultimo aggiornamento: 27 luglio 2026, 11:53

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Valuta il Servizio

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito?

1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?

1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli?

2/2

Inserire massimo 200 caratteri
È necessario verificare che tu non sia un robot