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Aprire una nuova attività produttiva

Fiere e mercati

La legge regionale 8/2008 (ora trasfusa nella l.r. 6/2010 – testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere), al fine di contrastare l'abusivismo nei mercati e nelle fiere, ha introdotto due adempimenti a carico degli operatori ambulanti: la carta d'esercizio e l'attestazione.

Oltre a quanto stabilito dalla legge regionale il Comune di Vidigulfo con delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 29.04.2010 ha approvato il Regolamento del Mercato ambulante che si svolge la domenica mattina dalle ore 06.00 alle ore 14.00.

Attività produttive

Per modificare o cessare un'attività produttiva (Artigianale - Commerciale - Industriale ), senza dover più attendere i tempi di esecuzione di verifiche e controlli preliminari da parte degli organi competenti basta presentare la SCIA = Segnalazione di Inzio Attività. Rinnovata nell'art. 19 della legge 241/90 produce infatti effetti immediati.In base al nuovo regime.

La dichiarazione dell’imprenditore sostituisce le autorizzazioni, licenze o domande di iscrizioni non sottoposte a valutazioni discrezionali o al rispetto di norme di programmazione e pianificazione, così come di vincoli ambientali, paesaggistici, culturali, ecc. Ricorrendo tali presupposti, alle imprese é sufficiente presentare il relativo modello SCIA, correttamente compilato e completo in ogni sua parte per avviare la propria attività.

Per consentire lo svolgimento dei controlli successivi da parte degli uffici ed organi di controllo a ciò preposti, la pratica deve tuttavia essere corredata delle prescritte autocertificazioni circa il possesso dei requisiti soggettivi (morali e professionali, quando richiesti per lo svolgimento di determinate attività) nonchéoggettivi (attinenti la conformità urbanistica, edilizia, igienico-sanitaria, ambientale etc. dei locali e/o attrezzature aziendali) e all’occorrenza, quando previsto, devono anche essere allegati elaborati tecnici e planimetrici.

E’ importante sottolineare che ogni pubblica amministrazione destinataria di una SCIA deve accertare, entro 60 giorni dal ricevimento, il possesso e la veridicità dei requisiti dichiarati, adottando, in caso negativo, i dovuti provvedimenti per vietare la prosecuzione dell'attività e sanzionare, se necessario, l’imprenditore che si fosse reso responsabile delle dichiarazioni mendaci.

Ufficio di competenza

Settore Polizia Locale e Sicurezza: Ufficio Commercio SUAP